Cronaca bianca Politica

25 ottobre 2024, i Vigili urbani di Teano attaccano sui lampioni divieti di carta stampata e fioccano: le multe di Garibaldi.

Ma chi fine ha fatto il rispetto delle 48 ore di preavviso e che fine ha fatto la segnaletica regolare acquistata con i soldi dei cittadini automobilisti tartassati?  

TEANO (L.P.) – «Giorno 15/10/2024 dalle 8 alle 12. Ordinanza N.66/2024 – Teano 164° Storico Incontro». Questo il testo, stampato su un foglio di carta A4 e appiccicato con dello scotch, alla men peggio, sui pali della pubblica illuminazione ieri mattina per le strade di Teano centro. Nelle intenzioni degli operatori, gli stessi agenti e il comandante dei vigili urbani Fabio De Francesco, è tutto in ordine? È così che gli automobilisti devono fruire della segnaletica verticale di divieto di sosta nelle zone proibite per manifestazioni programmate e programmabili? Mentre ci poniamo queste legittime domande in strada, tra qualche automobilista meno attento – e ci vuole poco a non accorgersi della presenza di foglietti di carta – fioccano le sanzioni pecuniarie amministrative che a chiamarla multa si fa prima, ma si pagano lo stesso.

Ed è successo, proprio ieri mattina, quando un avventore distratto o chissà chi fosse si è ritrovato la solita sfogliatella sul parabrezza. Tutto bene? Ci pare proprio di no. Potrebbe trattarsi, infatti, di uno «scivolone» interpretativo delle norme che regolano la materia, da parte dei vigili urbani di Teano sull’allestimento dei segnali verticali in occasione di eventi pubblici programmati e programmabili. Secondo gli esperti da noi interpellati la normativa in materia è piuttosto chiara. Il riferimento è all’Art. 45 CdS (Codice della strada) che prevede, al primo comma, che «Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto».

Ma c’è di più e peggio. Sempre il Codice della strada al comma 7 prevede addirittura sanzioni non per i soliti automobilisti ma per chi utilizza segnaletica posticcia: «Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad euro 1.734». Ma dalle nostre ricerche – che poi sono consistite nel consultare il Codice civile – ecco l’ultima perla: non basta esporre la segnaletica di divieto, occorre anche rispettare una precisa tempistica.

L’articolo 6 comma lettera F del vigente Cds, richiamato poi dall’articolo 7 per i centri abitati, prevede: «Rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati». È pertanto evidente che, salvo diversamente stabilito dalla regolamentazione locale dell’ente, la pubblicazione all’albo online non deve obbligatoriamente rispettare il preavviso di 48 ore (prescrizione invece prevista per la segnaletica. Se le nostre intuizioni sono giuste – come pensiamo che siano dopo aver consultato eccelsi esperti – la prima conseguenza è che le multe elevate agli automobilisti perché hanno sostato nelle zone proibite indicate con la «segnaletica di carta» sarebbero da annullare, con tante scuse; naturalmente.