Impianto Biometano a Dragoni, il Tar sentenzia: autorizzazione valida. Alias: «Amministrazione incompetente»
La Giunta D’Aloia ha fallito, ma intende continuare la battaglia contro la Società Cannavina Biometano (delibera N. 46 del 12 settembre 2024).
DRAGONI – È quanto emerge dall’ultima sentenza del Tar Napoli sulle azioni promosse dall’amministrazione capeggiata dal Sindaco Antonella D’Aloia e volte a impedire, a tutti i costi, la realizzazione dell’impianto di Biometano nel piccolo comune dell’alto casertano da parte delle Cannavina Biometano Srl, così come chiaramente si evince nella predetta decisione – per la precisione e per eventuali verifiche la N. 4894/2024 – il Comune di Dragoni si sarebbe arrogato poteri che, invece, non gli competevano affatto!
Si può parlare di totale fallimento, dunque, dell’amministrazione D’Aloia che ha inesorabilmente perso tutti i molteplici contenziosi contro la predetta società. Nonostante ciò e l’evidente e insuperabile illegittimità degli atti adottati dal Comune di Dragoni, l’amministrazione intende comunque perseverare nella battaglia, così come si legge nella recente delibera di giunta comunale n. 46 del 12.9.2024, dalla cui risibile motivazione si evince che la volontà di appellare l’ultima decisione del TAR scaturirebbe non in ragione della legittimità degli atti adottati dal Comune, bensì per il mancato scrutinio di pretestuose eccezioni preliminari disattese dal Tar, appunto, per incompetenza dell’amministrazione.
I pochi brillanti risultati ottenuti non fermano, pertanto, l’Amministrazione e l’imprudente Giunta municipale continuerà nella battaglia legale con il proprio avvocato di fiducia. Evenienza che desta particolare preoccupazione per le casse del già dissestato Ente locale considerando il fatto che aldilà degli stanziamenti indicati nelle determine di conferimento incarico, ai sensi della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, queste sono nulle ed al professionista dovranno essere comunque corrisposti onorari non inferiori ai dispendiosi parametri forensi vigenti, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari per lo stesso avvocato; senza considerare poi la probabile condanna alle spese cui potrebbe incorrere l’Ente che nei precedenti giudizi sono state liquidate dal Consiglio di Stato in bene 5mila euro.