Richieste accesso agli atti comunali: negate. Documenti inviati alla Procura
Un caso burocratico narrato direttamente dal cittadino bacchettato per le «troppe domande»
(Redazionale) – La novità della tecnica narrativa utilizzata poco più avanti necessita, forse, di un preambolo. Infatti, state per leggere un racconto scritto in prima persona e firmato direttamente dal protagonista della storia. Non è usuale nei giornali. Ma il caso, ci pare, lo meriti. Si tratta di una disavventura nel rapporto epistolare, malriuscito, tra il predetto Cittadino e il Comune di Teano. I tentativi falliti di «interlocuzione» a distanza ruotano su una serie di richieste d’informazioni e quindi di documenti e atti pubblici, nessuno dei quali (in quei mesi) pubblicati sul sito del comunale di Teano, sezione trasparenza. Se i documenti fossero stati tempestivamente presenti sul sito Internet comunale, il firmatario dell’articolo che segue non avrebbe mai avanzato le richieste di accesso agli atti. Non ce ne sarebbe stato bisogno.
TEANO (Alessandro Lepre) – Per la serie «I racconti in prima persona»: ecco il mio incredibile caso dell’accesso negato agli atti pubblici del comune di Teano. Mi corre l’obbligo chiarire che le mie richieste, non soddisfatte, negate, sono sempre state delle semplici istanze d’informazioni.
Dati e date, che volevo acquisire non per curiosità ma per giusto diritto alla conoscenza dei fatti, delle cifre e dei dettagli legati alle spese comunali, agli appalti, ai pagamenti in genere; diritto riconosciuto per legge a qualsiasi cittadino, a qualsiasi titolo ne faccia richiesta.
Io so bene che è sufficiente il titolo di Cittadino, al netto di qualsivoglia interesse diretto per avere accesso notizie o informazioni richieste all’Ente.
Stiamo parlando di semplici atti e documenti in possesso del Comune che attraverso i suoi impiegati è tenuto, per legge, a pubblicare sull’apposito portale.
Fatture e preventivi di spesa per lavori affidati a ditte di fiducia che comunque, come sappiamo, si alimentano di denaro pubblico e quindi delle tasse di noi cittadini. Le prime richieste da me formulate risalgono al gennaio 2022, poi ne seguirono altre durante l’anno 2023, sempre caratterizzate dall’assenza di pubblicazione.
Risultato? Il responsabile dell’Area, così rispondeva: «Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Inoltre, lo stesso responsabile, in altra risposta, dichiarava di non dare seguito alle mie richieste avvalendosi del suo diritto di silenzio/diniego.
Alle mancate risposte, così come previsto per legge, mi sono visto costretto ad effettuare il sollecito. L’attivazione della procedura di sollecito prevede che il cittadino richiedente ottenga una risposta entro 20 (venti) giorni.
Tale risposta è a carico dell’Rpct: responsabile prevenzione corruzione e trasparenza.
Ebbene, ho atteso invano ben oltre i 20 giorni previsti. Anzi, ho atteso mesi ma non è successo proprio nulla. Il comune e il «signor Rpct»… non si sono degnati nemmeno di una qualsiasi risposta; con mio profondo rammarico.
Legge alla mano mi procurai di inviare un esposto-denuncia presso: Il Difensore civico della Regione Campania il quale, per questi casi «mancata/omessa risposta da parte del comune» invia la bellezza di otto (8) inviti legali ad adempiere corrispondenti alle mie richieste inevase.
Incredibile, il Difensore civico riceve dal comune di Teano il mio stesso trattamento…
Solo 14 mesi dopo questi fatti, incresciosi, ovvero in data 30 marzo 2023, mi vedo arrivare qualche segnale.
Dal comune arriva la risposta dell’Rpct. Reggetevi forte, eccola: «Lei non ha ricevuto risposta in quanto – dice in sintesi il responsabile – ha formulato richieste onerose e sproporzionate nel numero». Insomma, avrei fatto troppe domande. Non sapevo che i cittadini avessero un numero limitato di domande da dover rivolgere al proprio ente comunale.
Ed ecco l’ultima cannonata burocratica: il procedimento si conclude – udite-udite – con una diffida nei miei confronti. Mi diffidano «dal perpetrare la condotta tenuta, priva di legittimo fondamento, dilatoria e turbativa dell’operato dell’amministrazione. In mancanza, ci vedremo costretti a ricorrere alla competente autorità giudiziaria».
Spaventato io? Anche no! Anzi, per la mia stessa tutela, ho inviato tutta la documentazione presso: Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Foia (Freedom of Information Act, diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni), Anac (Autorità nazionale anticorruzione), Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi C/O Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si è trattato di un atto dovuto, infatti, la legge in casi come questi, differentemente da quanto fatto intendere dai responsabili – Come riposte sulla stessa pagina ufficiale dell’Albo pretorio del comune di Teano alla sezione amministrazione trasparente.
Il decreto legislative 14marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introduce le seguenti novità: Obbligo di pubblicità, principio generale di trasparenza e accessibilità totale, alimentare il rapporti di fiducia tra Cittadino e pubblica amministrazione, promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione) dove in sostanza tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazione pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che per qualsiasi motivo non hanno ancora divulgato.
Inoltre il decreto legislative 2016 n.97 attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuto dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione garantendo il bene conoscenza in via autonoma a prescindere dalla titolarità di interesse qualificatore differenziato (interesse conoscitivo) conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.
La conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso e non è ammesso il silenzio diniego né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento. Diversamente, lo stesso responsabile, potrebbe incorrere nel così detto silenzio-inadempimento Tar Campania 2023.
L’inosservanza del termine sopraindicato costituisce «elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili».
Si attendono risvolti della Procura della repubblica e da tutti gli Enti interessati.